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Statuto


Allegato “B” all’atto n. 86.527 di Repertorio e n. 17.362 di raccolta

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1


E’ costituita, anche ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione:

“CITTA’ SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”.


Nella cooperativa trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società per azioni.

La società cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell’apposito albo previsto dall’art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.

Qualora la società cooperativa dovesse scendere al di sotto dei limiti previsti dall’articolo 2519 del Codice Civile, o sue successive modifiche, in tema di numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l’assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società a responsabilità limitata, in quanto compatibile.

La cooperativa ha sede in Vicenza (VI).

Con delibera degli organi competenti la cooperativa può istituire sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze e aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongono iniziative mutualistiche e cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della società.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci. E’ onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio nonchè il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio numero di telefono e fax che in tal caso dovranno a cura degli amministratori essere annotati e risultare dal libro soci. In mancanza della indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche ed alla sede legale nelle altre ipotesi.

I domicilii degli amministratori, dei sindaci, del revisore e dei liquidatori, per tutti i loro rapporti con la società, sono quelli risultanti a loro cura (anche per eventuali indirizzi di posta elettronica, telefono e fax) dai libri sociali: in mancanza si fa riferimento ai rispettivi indirizzi quali risultanti dal Registro delle Imprese.


Articolo 2

La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell’assemblea assunta con la maggioranza di cui all’art. 25 del presente statuto.

Articolo 3

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro.

La cooperativa, riconoscendosi nei principi della solidarietà sociale e della promozione umana, si pone in atteggiamento di attenzione di fronte ai fondamentali bisogni della persona: economici, morali, sanitari, educativi, sociali, culturali e ricreativi. Operando secondo questi principi la cooperativa, i_n modo organizzato e professionalmente qualificato, si propone di perseguire:

a) l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini;

b) la liberazione e la promozione dell’uomo con attenzioni privilegiate al mondo giovanile e alle persone portatrici di ogni tipo di handicap;

c) la crescita di una cultura della solidarietà, finalizzata alla prevenzione del disagio, alla riabilitazione, alla qualificazione e all’inserimento sociale di persone e gruppi comunque svantaggiati;

d) la promozione della giustizia e della pace.

La cooperativa si impegna a soddisfare i bisogni fondamentali della persona accolta, con professionalità e qualità del lavoro, per garantire il bene comune della cooperativa, includente i concetti di appartenenza e partecipazione, nonchè di imprenditorialità e lettura della complessità.

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell’art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati n_e_l_l’_attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell’avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell’impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.

La cooperativa intende perseguire le proprie finalità mediante la gestione di servizi socio-sanitari, sociali ed educativi anche ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, arti-colo 1, lettera a), tra i quali:

– attività di sostegno educativo e di assistenza socio sanitaria, anche domiciliare, e di supporto psicoterapeutico a persone in situazione di disagio, in particolare a disabili e alle loro famiglie;

– gestione di comunità alloggio e di strutture e centri di accoglienza, residenziali e diurni, anche con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande;

– attività di recupero delle capacità personali e loro funzionale mantenimento, valorizzazione sociale delle potenzialità residue di giovani e di disabili in particolare, anche mediante lo svolgimento di attività occupazionali in centri di lavoro guidato o strutture terapeutiche occupazionali;

– attività di prevenzione, educazione, sostegno, riabilitazione e inserimento nell’ambiente familiare, scolastico, e sociale in genere a favore di giovani in situazione di disagio ed in particolare di disabili fisici, sensoriali, psichici e mentali;

– attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati all’handicap e al disagio sociale;

– attività di formazione e aggiornamento culturale e professionale rivolta agli stessi soggetti marginali, ai loro familiari, ai soci e ad operatori sociali;

– attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o Amministrazioni pubbliche italiane od estere.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e _ del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all’impresa capogruppo, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento,sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio tra i soci conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La cooperativa può emettere strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2526 c.c..

TITOLO II

SOCI


Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo di legge.

Possono essere soci cooperatori coloro che abbiano compiuto il _ diciottesimo anno di età e che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall’attività della cooperativa.

Anche ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive integrazioni e modificazioni, i soci:

a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità; possono essere soci lavoratori coloro che esercitino attività attinenti alla natura dell’impresa esercitata dalla cooperativa e che, per loro effettiva capacità di lavoro, attitudini, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’impresa sociale ai sensi della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge 8.11.1991, n. 381;

c) soci fruitori e soci conferitori di servizi e prodotti.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa o si trovino in effettiva concorrenza, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Possono inoltre essere ammessi soci sovventori ai sensi della legge 31.01.1992, n. 59, nonché soci finanziatori ai sensi dell’art. 2526 c.c..

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il sostegno delle attività delle cooperative sociali.

Possono essere infine soci le società cooperative, le Associazioni e gli Enti comunque costituiti che abbiano fra gli scopi sociali quelli mutualistici, assistenziali, formativi, culturali e ricreativi affini alle finalità della Cooperativa e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ai sensi dell’art. 2527 c.c. i nuovi soci cooperatori possono essere ammessi in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell’impresa.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a 3 (tre) anni.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell’impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 8 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall’art. 9 del presente statuto:

a) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) l’inosservanza dei doveri di collaborazione con la compagine societaria;

c) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l’inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell’attività svolta, con conseguente inopportunità o impossibilità oggettiva sotto il profilo economico od organizzativo del suo inserimento nell’impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei _soci.

In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione ai sensi dell’art. 2528 c.c..

Articolo 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiari di conoscere, di accettare e di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

– cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta, qualificazione professionale, specifiche competenze possedute;

– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

– l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge.

L’aspirante socio, persona fisica o giuridica, dovrà altresì presentare la dichiarazione espressa e separata di accettazione della clausola compromissoria contenuta all’art. 33 del presente statuto.

Nel caso di persona giuridica o altro ente questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione.

Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle azioni sottoscritte. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica quanto previsto dai commi tre e quattro dell’art. 2528 c.c..

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.


Articolo 6

I soci sono obbligati:

a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea e dall’Organo amministrativo;

c) al versamento, con le modalità e i termini fissati dall’organo amministrativo:

– del capitale sottoscritto pari ad almeno una azione del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero ciascuna;

– dell’eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo.

Ogni socio non può possedere azioni di importo superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 del codice civile.


Articolo 7

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.


Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al socio che:

– abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

– non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

– che cessi in via definitiva il rapporto mutualistico lavorativo o di fruizione di servizio con la cooperativa o l’attività di volontariato presso la stessa.

La procedura viene espletata ai sensi del secondo comma dell’art. 2532 C.C..

Il recesso, se accettato, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se la domanda è presentata tre mesi prima della chiusura di esso, oppure con la chiusura dell’esercizio successivo se la domanda è presentata successivamente. L’Organo amministrativo potrà tuttavia, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.


Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

– non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

– venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali risultando inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall’assemblea dei soci o inerenti il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accorda-re al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

– senza giustificato motivo non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l’esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

– senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa;

– che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell’impresa sociale;

– che incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell’art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l’attività di volontariato;

– che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o diserti senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, l’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci,da farsi a cura degli Amministratori.

Agli effetti del diritto di cui all’articolo 11 successivo, lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, diventa operativo con la chiusura dell’esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell’inadempienza che ha dato luogo all’esclusione, fermo restando l’obbligo del risarcimento dei danni materiali prodotti. La penale sarà determinata dall’Assemblea dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell’art. 33 dello statuto sociale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni da essi possedute la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione del socio, e comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci esclusi, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio.


Articolo 12

In caso di morte del socio, se gli eredi non hanno i requisiti per l’ammissione nella società o non vogliono subentrare, maturano il diritto al rimborso delle azioni possedute dal defunto nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

L’accertamento del possesso da parte degli eredi dei requisiti previsti per l’ammissione è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.


Articolo 13

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle azioni possedute per iscritto mediante raccomandata, da spedirsi a pena di decadenza del diritto entro e non oltre la scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli 11 (undici) e 12_ (dodici). Le azioni per le quali non sarà stato richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.


TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

Articolo 14

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero),

b) dagli eventuali conferimenti dei soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché dagli eventuali conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;

c) dal fondo di riserva legale;

d) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le s_o_m_me versate dai soci ai sensi dell’art. 6;

e) da altre riserve o fondi;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

Articolo 15

Le azioni sottoscritte dovranno essere versate immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Le azioni sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo o cedute a soci o terzi con effetti verso la società senza l’osservanza del precedente art.6.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni di valore superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile la società esclude l’emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione al libro dei soci.


Articolo 16

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore del 30% (trenta per cento) sugli utili di esercizio.


TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

Articolo 17

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l’approvazione entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 2364 C.C.. L’Organo Amministrativo dovrà esplicitare nella relazione di cui all’art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione.


Articolo 18

Il bilancio va compilato, dall’Organo Amministrativo, previo esatto inventario, con criteri di oculata prudenza e va predisposta, nel caso di obbligo di Legge, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, le condizioni di prevalenza mutualistica. Ai sensi dell’__art. 2545 sexies, comma 2, del C.C., nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Articolo 19

L’Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I ristorni possono essere erogati mediante integrazione dei trattamenti retributivi complessivi dei soci, ovvero nelle ulteriori forme previste dall’art. 2545 sexies C.C..

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 C.C. ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, della combinazione di diversi criteri, tra i quali: le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno, la qualifica professionale, il ruolo organizzativo, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella società, la tipologia del rapporto di lavoro.

L’assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla destinazione dell’eventuale utile di esercizio con le seguenti modalità:

1. una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo riserva legale;

2. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell’art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge stessa;

3. un’eventuale quota a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

4. un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge;

5. quanto residua ad altre riserve o fondi o a fini mutualistici.

Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizione di cui all’art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e _successive modifiche ed integrazioni.


TITOLO V

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 20

L’Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 21

L’assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all’indirizzo di posta elettronica comunicati alla società ad annotati nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell’assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l’avviso.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie poste all’ordine del giorno.

L’Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l’intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l’Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. Ai fini di verificare la validità dell’assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L’assemblea:

a) approva il bilancio;

b) procede alla nomina gli amministratori

c) procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

d) determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci ove la carica non sia gratuita;

e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f) delibera sulle modifiche dello statuto sociale;

g) delibera in merito alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e in merito alla disciplina del rapporto con i soci sovventori;

h) delibera in merito all’emissione di strumenti finanziari e a i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori di tali strumenti, nonchè sulle condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento;

i) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Sarà competenza altresì dell’assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell’ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.

I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell’assemblea; in questo ultimo caso l’assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.


Articolo 22

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.


Articolo 23

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 2 (due) soci.

Non possono essere delegati né gli amministratori, né i sindaci, né i dipendenti della società.


Articolo 24

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall’Assemblea seduta stante.

L’assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E’ possibile tenere le riunioni dell’assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

– che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e _sottoscrizione del verbale;

– che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-l’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

– che siano indicati nell’avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanto sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.


Articolo 25

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo quanto previsto da specifici che disposizioni di legge e dall’ultimo comma dell’art. 33 del _presente statuto.


TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti da 3 (tre) a 11 (undici); il numero sarà determinato dall’assemblea prima di procedere all’elezione. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L’elezione deve avvenire con modalità fissata da apposito regolamento approvato dall’assemblea.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; possono nominare, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere esterno al Consiglio.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.


Articolo 27

Il Consiglio può delegare, determinandola nella deliberazione, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal primo comma dell’art. 2544 C.C., parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da un Consigliere. Non possono comunque essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall’articolo 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.


Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione viene fatta con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore se nominati o, in caso di urgenza, con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale devono risultare la data della adunanza, la regolare costituzione della riunione, l’identità degli intervenuti, il risultato delle votazioni con l’indicazione dei favorevoli, astenuti, e/o dissenzienti e, su richiesta degli amministratori le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del _giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi; a parità di voti la proposta si intende non approvata.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l’_identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477 C.C.. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.


Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi gli atti che la legge o lo statuto riserva all’assemblea dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell’art. 2544 del Codice Civile, potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente o ad altro consigliere.

Spetta, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

b) redigere il bilancio;

c) compilare i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

d) deliberare procure, sia generali sia speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) deliberare sulla partecipazione della società ad altri organismi consortili e associativi;

f) deliberare circa il recesso dei soci;

g) deliberare ed attuare tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alle attività indicate nell’articolo 3 (tre) e che comunque, rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelle che, per disposizione della legge o dello statuto, siano riservate all’assemblea.


Articolo 30

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò, nei limiti e per l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione, compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Può tuttavia con la sola sua firma riscuotere a nome della società da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza, nonché emettere mandati di pagamento.

In casi di assenza o di impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al VicePresidente, qualora sia stato nominato o, in assenza di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio.


TITOLO VII

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 31

Quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2477 c.c. secondo e terzo comma, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, i soci devono nominare un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L’organo di controllo dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; i soci, nel nominarlo, determinano il compenso, con l’osservanza delle tariffe professionali vigenti.

In ogni caso di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, la _ sua composizione deve essere effettuata in conformità di quanto previsto dall’art. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale, se nominato, deve operare nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2403 bis del Codice Civile e, in particolare, deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e del presente statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l’osservanza delle norme legislative;

b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

c) intervenire alle adunanze dell’assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

d) convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o _ che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall’assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile.


TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 32

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947 e dell’art. 2514 C.C. la cooperativa opera nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita sociale;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 33

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o dal revisore ovvero nei loro confronti saranno devolute al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L’organo arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36_ del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

L’Organo Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell’arbitrato.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate in assemblea dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.


TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 34

L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, col limite massimo di tre, scegliendoli preferibilmente tra i soci e ne determina il compenso; in caso di pluralità di liquidatori stabilisce le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione se compatibile; determina a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell’organo liquidativo.


TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all’art. 2545 oct_ies C.C..

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall’assemblea dei soci.

F.to: Uderzo Antonio

ENRICO MELE Notaio L.S.

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